LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 1909/c del registro di segreteria, proposto dalla signora Fiorella Luciana, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tortelle, avverso il decreto n. 7087 del 20 settembre 1995 del provveditore agli studi di Lecce; Uditi alla pubblica udienza del 25 gennaio 1996 il relatore, nella persona del primo referendario dott. Vittorio Raeli, e l'avv. Francesco Tortelli, per la ricorrente; Non rappresentata l'amministrazione; Visto il ricorso, in epigrafe indicato; F a t t o La signora Fiorello Luciana, gia' insegnante di ruolo della scuola media, ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con il quale il Provveditore agli studi di Lecce ha disposto il differimento del trattamento di quiescenza alla data del 1 gennaio 1996, chiedendo l'accertamento del diritto a pensione con decorrenza dal 1 settembre 1995, data di collocamento a riposo. Risulta dagli atti che la ricorrente presentava in data 30 giugno 1994 domanda di pensione, che veniva accettata l'8 luglio 1994. Con l'impugnato provvedimento l'amministrazione differiva, contestualmente al collocamento a riposo dal 1 settembre 1995, la corresponsione del trattamento pensionistico alla data del 1 gennaio 1996, in applicazione dell'art. 13, comma quinto, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La ricorrente contesta, in primo luogo, la legittimita' del provvedimento con cui e' stata privata della retribuzione e della pensione per quattro mesi, perche' adottato in violazione dei principi e delle leggi nella materia di lavoro. Eccepisce, in via subordinata, l'illegittimita' della norma denunciata per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Propone, infine, istanza di sospensione del decreto impugnato nella parte in cui dilaziona il trattamento di quiescenza sino al 1 gennaio 1996. D i r i t t o In considerazione del superamento del periodo in contestazione, il collegio reputa di affrontare il merito del ricorso. La signora Fiorella Luciana ha presentato in data 30 giugno 1994 domanda di dimissioni dal servizio - accettata in data 8 luglio 1994 - e cessava dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 1995. Con l'impugnato decreto l'amministrazione della scuola ha determinato il trattamento pensionistico dell'interessata, differendo la corresponsione della pensione al 1 gennaio 1996: cio' in applicazione dell'art. 13, comma quinto, della legge n. 724/1994. Avverso tale decreto la signora Pagliara ha proposto ricorso, fondandolo sull'illegittimita' costituzionale della norma in questione per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. La questione sollevata dalla ricorrente ha carattere di rilevanza nel presente giudizio, non potendosi revocare in dubbio che qualora la norma denunciata si ritenesse affetta da incostituzionalita' dovrebbe dichiararsi, nel caso di specie, il diritto della ricorrente a conseguire la pensione dalla data di collocamento a riposo. Ma, oltre che rilevante, la questione appare anche non manifestamente infondata. Dispone l'art. 13, comma quinto, lett. b), che i lavoratori dipendenti pubblici, con un'anzianita' contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni alla data del 28 settembre 1994, i quali alla stessa data hanno presentato ed avuto accettata la domanda di pensionamento, hanno diritto a conseguire il trattamento pensionistico con decorrenza dal 1 gennaio 1996. Si ripropone, quindi, per il personale della scuola, cessato dal servizio il 1 settembre 1995, lo stesso "vuoto" di quattro mesi della pensione e della retribuzione, che origino' la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438), nella parte in cui differiva, fino al 1 gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola, collocato a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1993. Nel caso di specie, valgono le stesse considerazioni che la Corte costituzionale ha posto a fondamento della suddetta pronuncia d'incostituzionalita': e cioe', che il differimento per quattro mesi della corresponsione della pensione "mal si combina con l'ordinamento scolastico, con la conseguenza di recare una lesione del tutto ingiustificata al personale della scuola, soggetto, come e', ad un regime specifico per l'accettazione delle dimissioni volontarie". Il personale della scuola, infatti, a norma dell'art. 10 del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357 (convertito nella legge n. 417/1989), e' necessariamente collocato a riposo dal 1 settembre di ogni anno, con la conseguenza che a suo carico grava in misura notevolmente maggiore l'onere della sospensione del diritto a trattamenti pensionistici di anzianita', disposto sino al 1 gennaio 1996. La norma denunciata appare dunque illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Tale norma, inoltre, per il fatto di privare il personale della scuola per quattro mesi sia dello stipendio che della pensione, appare anche in contrasto con gli artt. 36 e 38 della Costituzione, sottraendo loro quel minimo indispensabile per provvedere ai bisogni essenziali della vita. Alla luce delle precedenti considerazioni, giudica il collegio di dover riconoscere la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma quinto, lett. b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui differisce, fino al 1 gennaio 1996, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1995. Il giudizio va, quindi, sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per la conseguente pronunzia.