LA CORTE DEI CONTI
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso iscritto al n.
 1909/c del registro di segreteria, proposto  dalla  signora  Fiorella
 Luciana, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tortelle, avverso
 il  decreto n. 7087 del 20 settembre 1995 del provveditore agli studi
 di Lecce;
   Uditi alla pubblica udienza del 25 gennaio 1996 il relatore,  nella
 persona  del  primo  referendario  dott.  Vittorio  Raeli,  e  l'avv.
 Francesco Tortelli, per la ricorrente;
   Non rappresentata l'amministrazione;
   Visto il ricorso, in epigrafe indicato;
                               F a t t o
   La signora Fiorello Luciana, gia' insegnante di ruolo della  scuola
 media,  ha  impugnato  il provvedimento, in epigrafe indicato, con il
 quale il Provveditore agli studi di Lecce ha disposto il differimento
 del trattamento di quiescenza alla data del 1 gennaio 1996, chiedendo
 l'accertamento  del diritto a pensione con decorrenza dal 1 settembre
 1995, data di collocamento a riposo.
   Risulta dagli atti che la ricorrente presentava in data  30  giugno
 1994 domanda di pensione, che veniva accettata l'8 luglio 1994.
   Con    l'impugnato   provvedimento   l'amministrazione   differiva,
 contestualmente al collocamento a riposo dal  1  settembre  1995,  la
 corresponsione  del trattamento pensionistico alla data del 1 gennaio
 1996, in applicazione dell'art. 13,  comma  quinto,  della  legge  23
 dicembre 1994, n. 724.
   La  ricorrente  contesta,  in  primo  luogo,  la  legittimita'  del
 provvedimento con cui e' stata privata  della  retribuzione  e  della
 pensione  per  quattro  mesi,  perche'  adottato  in  violazione  dei
 principi e delle leggi nella materia di lavoro.
   Eccepisce,  in  via  subordinata,  l'illegittimita'   della   norma
 denunciata per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
   Propone, infine, istanza di sospensione del decreto impugnato nella
 parte in cui dilaziona il trattamento di quiescenza sino al 1 gennaio
 1996.
                             D i r i t t o
   In  considerazione del superamento del periodo in contestazione, il
 collegio reputa di affrontare il merito del ricorso.
   La signora Fiorella Luciana ha presentato in data  30  giugno  1994
 domanda  di dimissioni dal servizio - accettata in data 8 luglio 1994
 - e cessava dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 1995.
   Con  l'impugnato  decreto   l'amministrazione   della   scuola   ha
 determinato il trattamento pensionistico dell'interessata, differendo
 la   corresponsione  della  pensione  al  1  gennaio  1996:  cio'  in
 applicazione dell'art.  13, comma quinto, della legge n. 724/1994.
   Avverso tale decreto  la  signora  Pagliara  ha  proposto  ricorso,
 fondandolo   sull'illegittimita'   costituzionale   della   norma  in
 questione per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
   La questione sollevata dalla ricorrente ha carattere  di  rilevanza
 nel  presente  giudizio, non potendosi revocare in dubbio che qualora
 la norma  denunciata  si  ritenesse  affetta  da  incostituzionalita'
 dovrebbe dichiararsi, nel caso di specie, il diritto della ricorrente
 a conseguire la pensione dalla data di collocamento a riposo.
   Ma,   oltre   che   rilevante,   la   questione  appare  anche  non
 manifestamente infondata.
   Dispone l'art.  13,  comma  quinto,  lett.  b),  che  i  lavoratori
 dipendenti pubblici, con un'anzianita' contributiva o di servizio non
 inferiore  a  31  anni  alla data del 28 settembre 1994, i quali alla
 stessa data  hanno  presentato  ed  avuto  accettata  la  domanda  di
 pensionamento,    hanno   diritto   a   conseguire   il   trattamento
 pensionistico con decorrenza dal 1 gennaio 1996.
   Si ripropone, quindi, per il personale della  scuola,  cessato  dal
 servizio il 1 settembre 1995, lo stesso "vuoto" di quattro mesi della
 pensione  e  della  retribuzione,  che  origino'  la dichiarazione di
 incostituzionalita' dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del d.-l.  19
 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, nella legge 14
 novembre  1992,  n.  438),  nella  parte  in cui differiva, fino al 1
 gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della
 scuola, collocato a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1993.
   Nel  caso  di specie, valgono le stesse considerazioni che la Corte
 costituzionale  ha  posto  a  fondamento  della  suddetta   pronuncia
 d'incostituzionalita':  e cioe', che il differimento per quattro mesi
 della corresponsione della pensione "mal si combina con l'ordinamento
 scolastico,  con  la  conseguenza  di  recare  una  lesione del tutto
 ingiustificata al personale della scuola, soggetto, come  e',  ad  un
 regime specifico per l'accettazione delle dimissioni volontarie".
   Il  personale della scuola, infatti, a norma dell'art. 10 del d.-l.
 6 novembre 1989, n. 357 (convertito  nella  legge  n.  417/1989),  e'
 necessariamente  collocato a riposo dal 1 settembre di ogni anno, con
 la conseguenza che a suo carico grava in misura notevolmente maggiore
 l'onere della sospensione del diritto a trattamenti pensionistici  di
 anzianita', disposto sino al 1 gennaio 1996.
   La  norma  denunciata  appare  dunque  illegittima  per  violazione
 dell'art.  3 della Costituzione.
   Tale norma, inoltre, per il fatto di  privare  il  personale  della
 scuola  per  quattro  mesi  sia  dello  stipendio che della pensione,
 appare anche in contrasto con gli artt. 36 e 38  della  Costituzione,
 sottraendo  loro quel minimo indispensabile per provvedere ai bisogni
 essenziali della vita.
   Alla luce delle precedenti considerazioni, giudica il  collegio  di
 dover  riconoscere  la  non  manifesta  infondatezza  della sollevata
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma  quinto,
 lett.  b),  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui
 differisce, fino al 1 gennaio 1996, la corresponsione della  pensione
 per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal
 1 settembre 1995.
   Il  giudizio  va,  quindi,  sospeso e gli atti trasmessi alla Corte
 costituzionale per la conseguente pronunzia.